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RC Sanitaria: scatta l'obbligo di assicurazione previsto dalla Legge Gelli-Bianco
L’art. 10 della Legge Gelli-Bianco ha previsto, a carico di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, l’obbligo di copertura assicurativa (o dell’adozione di “altre analoghe misure”) per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
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Per quanto concerne le strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’assicuratore si assume obbligo di tenere indenne la struttura assicurata (pubblica o privata che sia) dai rischi derivanti dalla sua attività, a copertura della responsabilità contrattuale di quanto la struttura stessa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e a prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di:
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attività di sperimentazione e ricerca clinica
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in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
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rese attraverso la telemedicina.​
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La copertura assicurativa deve includere altresì la copertura per responsabilità extracontrattuale dei sanitari operanti in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, di cui la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.
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Struttura conforme alla legge
Adeguarsi all'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art. 10 della Legge Gelli-Bianco è fondamentale per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. Adeguarsi a questi obblighi non solo tutela la struttura da potenziali risarcimenti, ma aumenta anche la fiducia dei pazienti e migliora la reputazione dell'ente nel panorama sanitario.

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